Il contratto per l’apprendistato professionalizzante è regolato nel Lazio dalla legge regionale n. 9 del 10 agosto 2006 e dal Regolamento attuativo n. 7 del 21 giugno 2007.
È rivolto a persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni (vale a dire 29 anni e 364 giorni, secondo la Circolare del Ministero del Lavoro n. 30 del 15/07/2005 in materia di apprendistato professionalizzante) mentre bastano 17 anni per le persone già in possesso di una qualifica professionale.
Ha una durata compresa tra un minimo di due anni e un massimo di sei anni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi, che definiscono la durata del contratto a seconda del tipo di qualificazione da conseguire.
Secondo il CCNL del settore terziario, distribuzione e servizi la durata è dai 2 ai 4 anni.
Al termine, il rapporto di lavoro può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Il contratto per l’apprendistato fa parte dei contratti di lavoro subordinato a causa mista, cioè ha dei contenuti formativi: l’impresa infatti, deve assumersi l’impegno di formare l’apprendista durante l’orario di lavoro.
La formazione dell’apprendista prevede:
• Una formazione formale all’esterno dell’impresa, presso enti di formazione accreditati che organizzano corsi specifici secondo le indicazioni della Regione;
• Una formazione informale all’interno dell’azienda, che consiste nel vero e proprio addestramento alle mansioni durante il lavoro tramite affiancamento.
Le imprese del settore terziario, distribuzione e servizi sono obbligate a far frequentare agli apprendisti 120 ore di formazione formale per ogni anno di contratto.
Per la formazione formale degli apprendisti, in attesa della predisposizione del Catalogo regionale dell’offerta formativa, le imprese devono fare riferimento a quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Più nello specifico si articola su:
- contenuti di base e trasversali (35%) – 42 ore
- competenze professionali settoriali (20%) – 24 ore
- competenze professionali specialistiche (45%) – 54 ore
Le imprese con almeno 250 dipendenti, con al proprio interno personale con funzioni formative, spazi ed attrezzature idonee possono richiedere l’autorizzazione ad erogare questo tipo di formazione internamente, inoltrando specifica modulistica per la capacità formativa al competente Centro per l’Impiego.
L’attestazione della formazione eseguita (sia interna che esterna), va consegnata al Centro per l’impiego che registrerà il tutto nella scheda professionale del lavoratore.
Le imprese possono assumere apprendisti con un contratto di apprendistato professionalizzante sulla base di un piano formativo individuale predisposto in conformità al profilo formativo del Repertorio regionale dei profili formativi per l’apprendistato professionalizzante (www.sirio.regione.lazio.it - Area Formazione, Sezione Elenco competenze Professionalizzanti).
L’impresa assume infatti un impegno formativo con l’apprendista, garantendogli l’accesso alla formazione.
Per poter procedere all’assunzione l’impresa deve:
• compilare il piano formativo individuale generale;
• richiedere il parere di conformità (Allegato A) (R.R. n.7 del 2007) alle Commissioni Provinciali o agli Enti Bilaterali.
Il piano formativo di dettaglio deve essere predisposto annualmente ed entro 60 giorni dalla stipula del contratto.
L’impresa può avvalersi dell’aiuto di strutture accreditate dalla Regione per predisporlo ed infine il piano va sottoscritto dall’apprendista e allegato al contratto di apprendistato.
Per emettere il parere di conformità, la commissione preposta verificherà la coerenza tra il piano formativo individuale ed il profilo formativo regionale.
L’assunzione dell’apprendista può avvenire a seguito del rilascio del parere di conformità da parte degli enti sopraindicati o, in assenza di comunicazione, trascorsi i 30 giorni dal ricevimento della richiesta di parere (silenzio-assenso).
L’Ente Bilaterale ogni 6 mesi trasmetterà poi alla Provincia una relazione sul rilascio dei pareri di conformità.
Ottenuto il parere di conformità l’azienda può assumere l’apprendista e dovrà inoltrare la comunicazione di assunzione al competente Centro per l’Impiego, allegando il parere di conformità.
A quel punto, l’apprendista potrà cominciare a lavorare presso l’azienda che lo ha assunto e frequenterà ogni anno le 120 ore di formazione formale previste dal contratto.
Il datore di lavoro deve affiancare all’apprendista un tutor aziendale, a cui non possono essere affidati più du 5 apprendisti, con i seguenti requisiti:
- inquadramento contrattuale pari o superiore all’apprendista
- svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista
- 3 anni di esperienza lavorativa
Per imprese con meno di 15 dipendenti ed imprese artigiane, il tutor può essere il titolare, un socio o un familiare coadiuvante.
Il tutor dovrà frequentare un corso di formazione di almeno 16 ore ed avrà i seguenti compiti:
- definisce il piano formativo individuale
- affianca l’apprendista nel percorso lavorativo curando la formazione interna
- esprime la valutazione finale delle competenze
L’apprendista avrà quindi anche una specifica formazione “on the job”, che consiste nell’addestramento specifico al ruolo e alle mansioni previste dal suo contratto. E’ la cosidetta “formazione informale” che può svolgersi in vari modi come ad esempio sotto forma di affiancamento da parte di un collega più anziano.
Al termine del percorso di apprendistato e svolte almeno 240 ore di formazione, l’apprendista può richiedere l’ammissioe all’esame per il conseguimento della qualifica professionale presso il competente servizio per la formazione della Provincia.
Entro 60 giorni dal ricevimento, la Provincia comunica l’esito e nel caso di ammissione anche la sede e la data dell’esame.
Le aziende che assumono con contratto di apprendistato professionalizzante hanno i seguenti vantaggi:
• agevolazioni e incentivi economici
• vantaggi di natura fiscale e normativa
• esenzione dai contributi
• snellimento delle procedure di stipula del contratto
• maggiore qualificazione delle risorse umane
Sono previsti, inoltre, ulteriori incentivi economici per le imprese che trasformano il contratto di apprendistato in un contratto a tempo indeterminato prima della scadenza, relativa ai seguenti importi:
200 € = per ogni contratto di apprendistato trasformato in indeterminato
1000 € = se l’impresa ha trasformato almeno il 70% dei contratti scaduti nei 24 mesi precedenti
2500 € = se la trasformazione avviene tra i 24 e i 12 mesi prima della scadenza
5000 € = se la trasformazione avviene prima dei 25 mesi dalla scadenza
La richiesta di incentivo va inoltrata entro e non oltre 30 giorni dalla data di trasformazione
Unico obbligo per l’azienda: rispettare le norme del contratto collettivo di lavoro.
Anche l’apprendista ha numerosi vantaggi nell’essere assunto dall’azienda con il contratto di apprendistato professionalizzante:
• Entra nel mondo del lavoro con un contratto regolare
• Può essere in seguito assunto a tempo indeterminato
• Si forma mentre lavora.
Unico obbligo per il lavoratore:
frequentare i corsi di formazione formale obbligatori previsti.
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